Abstract
Le presenti indicazioni sono trasparenti, motivate e tendenzialmente imparziali. Ciò non impedisce l’errore ma motiva una linearità di prassi.
In base all’art. 1 del DECRETO 9 agosto 2019 - Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione - il criterio utilizzato per la stesura delle presenti indicazioni per l’iscrizione agli elenchi speciali è il seguente:
1. è necessario dichiarare/dimostrare di aver svolto l’attività di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009
e il 31.12.2018;
2. è necessario dichiarare/dimostrare che il titolo posseduto abbia permesso di assumere ed inquadrare il professionista come Tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a. se lavoratore di strutture pubbliche, fin dall’atto dell’assunzione;
b. se lavoratore di strutture sanitarie e sociosanitarie private, fin dall’atto dell’assunzione o attraverso disposizioni nazionali o regionali;
c. se lavoratore autonomo, all’epoca dell’inizio dell’attività libero professionale o per disposizioni nazionali o regionali.
Se l’Azienda ha ritenuto idoneo inquadrare, all’atto dell’assunzione, un professionista come TSLB pur non possedendo il titolo abilitante alla professione, il professionista può essere
iscritto all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.