Ssc faq coronavirus aprile 2020
FAQ CORONAVIRUS
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In seguito alla pubblicazione della circolare n. 13 del 3 aprile 2020, che
ha fornito indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Inail ai suoi
assicurati in caso di infezione da nuovo Coronavirus di origine
professionale, l’Istituto risponde alle domande più frequenti relative
all’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela
assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail sul
territorio nazionale nella fase di emergenza.
ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE E TUTELA ASSICURATIVA
L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un
infortunio?
Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza
sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo
Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il
presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta,
richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del
nuovo Coronavirus.
Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo
Coronavirus?
Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione
con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto
“rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi
riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento
medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi:
epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione
semplice?
Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale
l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie
riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo
rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il
costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office,
alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante
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all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,
operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella
circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle
categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.
Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori sociosanitari
delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti?
Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto
nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori
con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di
esposizione professionale.
La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?
Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che
esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di
espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non
potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela
seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato
all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico,
clinico, anamnestico e circostanziale.
Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?
Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in
itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli
accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello
di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante
tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento
l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in
aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame
della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli
spostamenti.
In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in
occasione di lavoro, cosa si deve fare?
Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla
denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno
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1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza
deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.
Da quando parte la tutela Inail?
La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso
da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca
sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario
domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con
decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della
Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria
centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero
periodo di quarantena.
Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?
La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari
disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie
di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto
assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020.
In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere
accolto dall’Inail per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattiainfortunio.
La qualificazione di Covid-19 quale infortunio Inail è oggi fondata sulla
positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la
variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da
solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza
nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase
di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini
medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid-
19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in
compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti.
Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile.
Chi tutela la quarantena?
Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di
quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di
quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di
malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli
altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di
sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura
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cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni
Inps con il codice V29.0.
GLI AMBULATORI INAIL NELLA FASE DI EMERGENZA
L’Inail ha chiuso i propri ambulatori medici al pubblico?
No, l’Inail continua ad erogare i propri servizi sul territorio nazionale. Ha però
provveduto, anche sulla base delle disposizioni dei decreti del presidente del
Consiglio dei Ministri e dei decreti legge emanati nel tempo, a riorganizzare le
attività sanitarie al fine di contenere la diffusione del contagio.
Le attività sanitarie clinico-ambulatoriali continuano a essere erogate
presso le sedi Inail?
Si, nelle note emanate dal direttore generale Inail, è stato sempre ribadito il
ruolo sinergico dell’Istituto nei confronti del Servizio sanitario nazionale e questo
ha trovato riscontro nella normativa emergenziale di riferimento, tra la quale si
richiama il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Ne deriva che devono continuare
ad essere garantite queste attività.
In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture
dell’Inail?
In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio
domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per
avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza
sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale
dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha
indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai
soggetti tutelati.
Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2020